Sez. L, Sentenza n. 6169 del 13/05/2000 (Rv. 536484 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE | Individuazione del mezzo di impugnazione esperibile - Rilevanza esclusiva della qualificazione del rapporto adottata dal giudice - Conseguenze - Ordinanza - ingiunzione per violazione delle norme sul collocamento - Decisione sulla relativa opposizione resa dal pretore in funzione di giudice del lavoro ex art. 35 della legge n. 689 del 1981 - Ricorso per cassazione contro la sentenza pretorile - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE
Il principio secondo cui il mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va individuato in base alla qualificazione del rapporto giuridico controverso adottata dal giudice del provvedimento stesso comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza resa dal pretore, quale giudice del lavoro, ex art. 35 della legge n. 689 del 1981, su opposizione avverso ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria per la illegittima assunzione di lavoratori non per il tramite dell'ufficio di collocamento, in violazione della legge n. 264 del 1949.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)