Sez. 1, Sentenza n. 12010 del 03/12/1993 (Rv. 484610 - 01)
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Presunzione di trasferimento di accessioni e pertinenze | Operatività - Esclusione - Condizioni - Scrittura privata registrata dopo il trasferimento del suolo - Superamento della presunzione - Inidoneità.
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Presunzione di trasferimento di accessioni e pertinenze
In materia di imposta di registro, la presunzione di trasferimento, all'acquirente dell'immobile, delle relative accessioni e pertinenze - posta dall'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, con disposizione non modificata dall'art. 24 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 - non opera solo quando dall'atto di vendita siano espressamente escluse le une e le altre o emergano concreti elementi per identificare nell'acquirente l'artefice della costruzione o della destinazione pertinenziale con contestuale rinuncia dell'alienante al diritto di accessione, ovvero quando il contribuente provi - anche attraverso l'esibizione di fatture di acquisto dei materiali - che la costruzione sia stata realizzata dopo l'acquisto dell'area o che l'abbia acquistata da un terzo o che appartenga ad altro soggetto. Tale presunzione non può ritenersi superata dalla produzione di una scrittura privata dalla quale risulti per la costruzione realizzata dall'acquirente la rinuncia al diritto di accessione fatta dal venditore, qualora tale scrittura, pur presentando una data anteriore - senza che valga a conferirle certezza il fatto che, senza detto atto, il Comune non avrebbe consentito la voltura della licenza edilizia - abbia acquistato data certa, con la registrazione, in epoca successiva al trasferimento del suolo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 23, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)