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Sez. 6, Sentenza n. 20634 del 12/02/2015 Cc. (dep. 19/05/2015) Rv. 263393 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Estradando straniero che non conosce la lingua italiana - Traduzione della sentenza favorevole all'estradizione ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione - Onere di farne istanza.
Stato
decisa il 2015-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263393-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - RICORSO PER CASSAZIONE

In tema di estradizione per l'estero, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 32 del 2014 nell'art. 143 cod. proc. pen. è onere dell'estradando, che abbia interesse alla traduzione in lingua madre della sentenza favorevole all'estradizione, farne istanza ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione del ricorso avverso la sentenza di cui non è stata richiesta la traduzione consuma tale facoltà, presupponendone la carenza d'interesse.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)