diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 21155 del 29/04/2009 Cc. (dep. 20/05/2009) Rv. 243845 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Estradando che non conosce la lingua italiana - Obbligo di traduzione della sentenza di estradizione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-29
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243845-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, non sussiste alcun obbligo di traduzione della motivazione della sentenza di estradizione nella lingua nazionale dell'estradando che non conosca la lingua italiana. (Fattispecie in cui il relativo dispositivo è stato letto e tradotto in udienza all'estradando, che ha partecipato a tutti atti gli della procedura camerale, assistito dall'interprete e dal difensore di fiducia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 701 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)