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Sez. 2, Sentenza n. 9325 del 20/09/1997 (Rv. 508146 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI | Obbligo solidale di tutte la parti transigenti per gli onorari e le spese ex art. 68 legge professionale - Natura derogatoria della norma - Interpretazione restrittiva - Necessità - Conseguenze - Presupposto applicativo - Transazione effettuata dal cliente del professionista - Necessità.
Stato
decisa il 1997-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508146-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI

L'art. 68 della legge professionale forense (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) secondo la quale quando un giudizio è definito con transazione tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese in favore dei legali che hanno partecipato al giudizio, costituendo deroga alla regola generale secondo cui il difensore può rivolgersi esclusivamente al cliente per il pagamento dei compensi, ha natura di norma singolare, da interpretarsi, quindi, restrittivamente. Ne consegue che l'obbligo solidale per il pagamento degli onorari e per il rimborso delle spese che il difensore può far valere nei confronti della parte avversa al proprio cliente sussiste solo se la transazione sia stipulata da quest'ultimo e comporti la definizione del giudizio in cui esso è coinvolto, come può desumersi dal riferimento testuale, del cit. art. 68 alla qualità di "creditori" dei professionisti, ovviamente verso i rispettivi clienti, e dalla "ratio" della disposizione, ravvisabile nell'intento di evitare che il cliente possa eludere le legittime aspettative di compenso del suo difensore, mediante accordi con la controparte che pongano fine alla controversia.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)