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Sez. L, Sentenza n. 9162 del 07/06/2003 (Rv. 564050 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità di maternità attribuita alle libere professioniste - Termine breve (annuale) di prescrizione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564050-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Poiché la legge 11 dicembre 1990, n. 379, nel riconoscere alle libere professioniste il diritto alla indennità di maternità contiene una specifica disciplina della estinzione del medesimo per decorso del tempo, stabilendo che la domanda deve essere proposta entro 180 giorni dal parto (art. 2), il diritto alla indennità di maternità in favore delle libere professioniste non è assoggettato al termine di prescrizione breve (un anno) previsto dall'art. 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 per la indennità di malattia, applicabile alle indennità di maternità spettanti alle lavoratrici dipendenti, in virtù del richiamo operato dall'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e, in via di interpretazione analogica, alle indennità spettanti alle lavoratrici autonome, ai sensi della legge 29 dicembre 1987, n. 546.

Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 29/12/1987 num. 546 CORTE COST., Legge 11/12/1990 num. 379 CORTE COST., Preleggi art. 12, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)