Sez. U, Sentenza n. 4359 del 04/07/1981 (Rv. 415043 - 01)
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - VIOLAZIONI EDILIZIE - SANZIONI PECUNIARIE EX ART 13 DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - FINALITA - POSIZIONI SOGGETTIVE DEI PRIVATI - INTERESSI LEGITTIMI - CONFIGURABILITA - OPPOSIZIONE DEL PRIVATO CONTRO L'ORDINE DI PAGAMENTO INTIMATOGLI CON INGIUNZIONE A NORMA DEL RD N 639 DEL 1910 - GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA.*
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - VIOLAZIONI EDILIZIE - SANZIONI PECUNIARIE EX ART 13 DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - FINALITA - POSIZIONI SOGGETTIVE DEI PRIVATI - INTERESSI LEGITTIMI - CONFIGURABILITA - OPPOSIZIONE DEL PRIVATO CONTRO L'ORDINE DI PAGAMENTO INTIMATOGLI CON INGIUNZIONE A NORMA DEL RD N 639 DEL 1910 - GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA.*
Le sanzioni pecuniarie che, in relazione a violazioni edilizie, la pubblica amministrazione abbia la facolta di irrogare al privato (ai sensi dell'art 13 della legge 6 agosto 1967 n 765) in via alternativa rispetto alle sanzioni di natura ripristinatoria configurano, al pari di queste ultime, espressione diretta di poteri autoritativi, per la tutela di finalita di ordine generale, a fronte dei quali le posizioni soggettive del privato hanno consistenza di meri interessi legittimi. Pertanto, anche indipendentemente dalla espressa attribuzione di Competenza operata dall'art 16 della legge 28 gennaio 1977 n 10, la domanda con la quale il privato, in Sede di opposizione avverso l'ordine di pagamento intimatogli con ingiunzione a norma del RD 14 aprile 1910 n 639, insorga avverso il provvedimento irrogativo, di una di dette sanzioni, tanto con riguardo all'an, anche sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di legge e della ritualita del relativo procedimento, quanto con riguardo al concreto ammontare della sanzione stessa, resta sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario e devoluta alla giurisdizione di legittimita del giudice amministrativo. (V 1555/77, mass n 385267; (Conf 5415/79, mass n 402002; (Conf 2383/79, mass n 398694; (Conf 1243/79, mass n 397470; (Conf 926/78, mass n 406755).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)