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Sez. U, Sentenza n. 1557 del 26/04/1977 (Rv. 385267 - 01)

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - COSTRUZIONI SENZA LICENZA EDILIZIA - ORDINE DI DEMOLIZIONE - INGIUNZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA - POSIZIONE DEL PROPRIETARIO - INTERESSE LEGITTIMO - CONSEGUENZE - OPPOSIZIONE AVVERSO L'INGIUNZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA - CONTESTAZIONE DELL'APPLICABILITA DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1977-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385267-01

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - COSTRUZIONI SENZA LICENZA EDILIZIA - ORDINE DI DEMOLIZIONE - INGIUNZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA - POSIZIONE DEL PROPRIETARIO - INTERESSE LEGITTIMO - CONSEGUENZE - OPPOSIZIONE AVVERSO L'INGIUNZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA - CONTESTAZIONE DELL'APPLICABILITA DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

I provvedimenti con i quali il sindaco di un comune, nell'Esercizio dei suoi poteri autoritativi di polizia e vigilanza sulle costruzioni abusivamente realizzate senza licenza, ordini la demolizione delle costruzioni medesime, ovvero imponga il pagamento di una sanzione pecuniaria, incidono su posizioni non di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo, in quanto subordinate e condizionate alla preminente esigenza di tutela dell'interesse pubblico. Ne consegue che la domanda con la quale il proprietario di una costruzione abusiva insorga avverso l'ordine di pagamento di detta sanzione pecuniaria, intimatogli con ingiunzione a norma del RD 14 aprile 1910 n 639, contestando il potere del sindaco di infliggere la sanzione medesima, sotto il profilo che non poteva applicarsi la legge urbanistica 6 agosto 1967 n 765 con riguardo a costruzione ultimata prima della sua entrata in vigore, e devoluta alla Competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, non del giudice ordinario.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)