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Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 14/10/1987 (Rv. 455524 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ASSOGGETTAMENTO DELL'IMPRESA ASSICURATRICE A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AZIONE RISARCITORIA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - CITAZIONE IN PROPRIO DELL'IMPRESA CESSIONARIO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455524-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ASSOGGETTAMENTO DELL'IMPRESA ASSICURATRICE A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AZIONE RISARCITORIA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - CITAZIONE IN PROPRIO DELL'IMPRESA CESSIONARIO - CONSEGUENZE.*

In tema di danni derivanti dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaie, coperti da Assicurazione a norma della legge 24 dicembre 1969 n. 990, la relativa Azione risarcitoria - in ipotesi di sottoposizione dell'impresa assicurativa a liquidazione coatta amministrativa con trasferimento del portafoglio della medesima ad altra impresa, ai sensi dell'art. 1 del d. l. 26 settembre 1978 n. 576 - va proposta, in base al terzo comma del successivo art. 4, convenendo in giudizio l'impresa cessionaria in nome dell'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada. Consegue che, ove quest'ultima impresa sia convenuta in giudizio senza la specifica indicazione di tale rappresentanza e, quindi, in proprio, si configura il difetto di legittimazione passiva della stessa, né il giudice può, difformemente dalla domanda come formulata dall'attore, pronunziare la sua condanna in rappresentanza della persona giuridica di cui all'art. 4 terzo comma, citato, implicando ciò violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (V 5315/83, mass n 430227; (Conf 0770/86, mass n 444313; (Conf 4184/84, mass n 436138; (Conf 5315/83, mass n 430227; (Conf 4362/82, mass n 422339).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 1, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)