Sez. 3, Sentenza n. 4917 del 10/08/1988 (Rv. 459737 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ASSOGGETTAMENTO DELL'IMPRESA ASSICURATRICE A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AZIONE RISARCITORIA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - CITAZIONE IN PROPRIO DELL'IMPRESA CESSIONARIO - CONSEGUENZE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ASSOGGETTAMENTO DELL'IMPRESA ASSICURATRICE A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AZIONE RISARCITORIA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - CITAZIONE IN PROPRIO DELL'IMPRESA CESSIONARIO - CONSEGUENZE.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti l'impresa cessionaria, cui sia stato trasferito il portafoglio dell'impresa assicuratrice messa in liquidazione coatta amministrativa, resta soggetta all'Azione del terzo danneggiato, secondo la previsione dell'art. 4 del d.l. 26 settembre 1978 n. 576 (convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 1978 n. 738), non in proprio, ma in nome e per conto del fondo di garanzia, con la conseguenza che l'impresa medesima può essere convenuta in giudizio e condannata alla prestazione indennitaria solo in detta veste di rappresentante ex lege del fondo. Consegue ulteriormente che, ove quest'ultima impresa sia convenuta in giudizio senza la specifica indicazione di tale rappresentanza, si configura il difetto di legittimazione passiva, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (Conf 7607/87, mass n 455524; (Conf 770/86, mass n 444313; (Conf 6489/84, mass n 438074; (Conf 4184/84, mass n 436138; (Conf 4362/82, mass n 422339).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 1, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)