Sez. 3, Sentenza n. 7140 del 21/03/2000 Ud. (dep. 19/06/2000) Rv. 216977 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Deposito temporaneo - Condizioni - Mancanza - Reato di cui all'art. 51 D.Lgs. 22 del 1997 - Configurabilità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il deposito temporaneo di rifiuti ai sensi dell' art. 6, punto m), del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 è legittimo soltanto ove sussistano alcune precise condizioni temporanee quantitative e qualitative; in assenza di tali condizioni, il deposito di rifiuti nel luogo in cui sono stati prodotti è equiparabile giuridicamente all' attività di gestione di rifiuti non autorizzata, prevista come reato dall'art. 51 del D.Lgs. 22.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)