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Sez. 3, Sentenza n. 476 del 12/02/1968 (Rv. 331521 - 01)

VENDITA - VENDITA DI AUTOVEICOLI - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - OBBLIGO DI CONSEGNARE I TITOLI ED I DOCUMENTI RELATIVI ALL'AUTOVEICOLO - VIOLAZIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1968-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331521-01

VENDITA - VENDITA DI AUTOVEICOLI - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - OBBLIGO DI CONSEGNARE I TITOLI ED I DOCUMENTI RELATIVI ALL'AUTOVEICOLO - VIOLAZIONE - EFFETTI.*

La norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 1477 cod.civ., relativa all'Obbligo di consegnare i titoli ed i documenti relativi alla proprieta ed all'uso della cosa venduta, e applicabile anche alla vendita di autoveicolo ed impone al venditore di consegnare al compratore, insieme all'automezzo, il libretto di circolazione, il foglio complementare e la dichiarazione autenticata di vendita, la quale, ove non siano stati trascritti i trapassi intermedi, deve provenire dal soggetto che risulti proprietario dell'autoveicolo in base alla intestazione del PRA. La violazione di tale Obbligo puo importare la risoluzione del contratto in danno del venditore. (Conf. 862-62, 2871-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)