diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4011 del 11/06/1983 (Rv. 428949 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - FUNZIONE - ESAME DELLE QUESTIONI NON SPECIFICAMENTE PROSPETTATE MA DIRETTAMENTE CONNESSE A QUELLE DEDOTTE IN MODO ESPRESSO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428949-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - FUNZIONE - ESAME DELLE QUESTIONI NON SPECIFICAMENTE PROSPETTATE MA DIRETTAMENTE CONNESSE A QUELLE DEDOTTE IN MODO ESPRESSO - AMMISSIBILITÀ.*

La specificazione dei motivi, in Sede di gravame, serve a circoscrivere i limiti della devoluzione, oltre i quali si Forma il giudicato, ma non preclude, nell'ambito della censura proposta, l'esame delle questioni che, seppure non specificamente prospettate, siano direttamente connesse, quale necessario antecedente logico e giuridico, con quelle espressamente dedotte con i motivi d'appello. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha ritenuto corretta la decisione del giudice d'appello che nella doglianza dell'appellante relativa all'esclusione, da parte del primo giudice, dell'esistenza dell'accordo simulatorio da lui dedotto e nella riproposizione della prova diretta a dimostrarlo aveva considerato implicitamente compresa la doglianza concernente la mancata partecipazione al giudizio di alcuni dei contraenti tale accordo). (V 1565/83, mass n 426393; (V 6003/81, mass n 416790; (V 5425/81, mass n 416133).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)