Sez. 5, Sentenza n. 29261 del 24/02/2017 Ud. (dep. 13/06/2017) Rv. 270868 - 01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Giudizio di appello - Riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado - Motivazione rafforzata - Necessità - Esclusione.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE
Il giudice di appello che pronunci sentenza di assoluzione, riformando la sentenza di condanna di primo grado, non ha l'obbligo di motivazione rafforzata che, invece, sussiste nel caso in cui alla pronuncia liberatoria faccia seguito in appello la decisione di condanna, considerato che mentre per l'affermazione della responsabilità penale, nonché di quella civile, è necessario l'accertamento di tutti gli elementi dell'illecito, per la sua esclusione è sufficiente anche il venir meno di uno solo di essi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)