Sez. 3, Sentenza n. 29253 del 05/05/2017 Ud. (dep. 13/06/2017) Rv. 270149 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Riforma della sentenza di condanna - Diversa valutazione delle prove dichiarative poste a base della decisione di primo grado - Obbligo di rinnovazione dibattimentale - Esclusione - Obbligo di motivazione rafforzata - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Il giudice d'appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ma è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. (Nella fattispecie, la S.C., accogliendo il ricorso proposto dalle sole parti civili, ha annullato la sentenza di assoluzione di secondo grado che, nel ribaltare la precedente decisione di condanna per il reato di cui all'art. 609-quater cod. pen., aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni della persona offesa - all'epoca dei fatti, minore - per le modalità frazionate nel tempo del racconto e le amnesie transitorie, escludendo che le stesse fossero dovute al trauma psicologico subito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)