Sez. 6, Sentenza n. 1253 del 28/11/2013 Ud. (dep. 14/01/2014) Rv. 258005 - 01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Sentenza di appello che riforma la decisione del giudice di primo grado - Obbligo di motivazione - Contenuto - Riesame del materiale probatorio vagliato dal primo giudice - Necessità.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE
In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna del giudice di primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)