Sez. 1, Sentenza n. 4290 del 08/05/1996 (Rv. 497479 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO P.M. | Entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 - Sentenze di separazione - Appello - Disciplina applicabile - Atto introduttivo - Forma - Inosservanza - Conseguenze.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO P.M.
L'art. 4 dodicesimo comma della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987 - applicabile, ai sensi dell'art. 23 terzo comma di quest'ultima legge, alle sentenze di separazione personale pubblicate successivamente alla sua entrata in vigore - secondo il quale "l'appello è deciso in camera di consiglio", deve essere interpretato come introduttivo del rito camerale per l'intero giudizio di impugnazione, e non soltanto per la fase decisoria. La proposizione dell'appello, pertanto, si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine perentorio di cui agli artt. 325 - 327 cod.proc.civ., mentre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce un momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, diretto soltanto ad instaurare il contraddittorio. Tuttavia, ove l'appello sia stato proposto con citazione, anziché con ricorso, è da escludere la nullità dell'atto di impugnazione, in applicazione del principio generale di conversione degli atti nulli, sempre che il deposito della citazione nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge, non rilevando peraltro che in detti termini sia stata effettuata la notificazione all'appellato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 10/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)