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Sez. L, Sentenza n. 7254 del 23/07/1998 (Rv. 517437 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Visita di controllo - Dovere di cooperazione dell'assicurato - Presenza nel proprio domicilio - Sufficienza - Esclusione - Assenza per giustificato motivo consistente nel sottoporsi a trattamenti terapeutici - Prova dell'impossibilità di soddisfare le esigenze terapeutiche al di fuori delle fascie orarie di reperibilità - Necessità.
Stato
decisa il 1998-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517437-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

In tema di visite mediche di controllo ai lavoratori subordinati assenti per malattia, la cooperazione che il lavoratore deve prestare affinché siano verificate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia comporta che la decadenza dal suddetto trattamento, prevista dall'art. 5 D.L. n. 463 del 1983 (convertito in legge n. 638/1983), sussista ogni volta che il lavoratore, per indisponibilità e negligenza, renda impossibile al medico designato dalla struttura pubblica la verifica del suo stato di malattia, e perciò non soltanto nei casi in cui il lavoratore sia assente senza giustificato motivo nelle fasce orarie di reperibilità, ma anche nei casi in cui egli, benché presente, renda, per incuria o comunque per motivi non apprezzabili sul piano giuridico o sociale, inattuabile la suddetta visita, nonché nei casi in cui il lavoratore, pur assente per giustificato motivo (nella specie, per sottoporsi a trattamenti fisioterapici riabilitativi) non fornisca la prova dell'impossibilità, se non a prezzo di notevole disagio e/o grave pregiudizio, di soddisfare le proprie esigenze terapeutiche al di fuori delle fasce orarie di reperibilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)