Sez. 1, Sentenza n. 4061 del 18/06/1986 (Rv. 446871 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - IN GENERE - ESPROPRIAZIONI DI AREE DESTINATE ALL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE - PRESUPPOSTO - LEGITTIMO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - IN GENERE - ESPROPRIAZIONI DI AREE DESTINATE ALL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE - PRESUPPOSTO - LEGITTIMO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA.*
In materia di espropriazione di aree destinate all'edilizia economica e popolare, le Disposizioni degli artt. 35, 57 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 - che attribuiscono, rispettivamente, ai comuni ed ai loro consorzi la proprietà, ed agli enti pubblici costruttori un mero diritto di superficie sui suoli espropriati - presuppongono il legittimo svolgimento della procedura espropriativa e non possono trovare applicazione, nell'ipotesi di occupazione illegittima, che comporta l'Estinzione del diritto domenicale del privato per l'irreversibile destinazione del fondo all'opera pubblica e la contestuale acquisizione, a titolo originario, della proprietà del fondo stesso in capo all'ente costruttore (il quale è tenuto a risarcire il privato del danno derivantegli dalla perdita del suo diritto di proprietà). (Conf 784/85, mass n 438982, sulla seconda parte; (Conf 3118/84, mass n 435160, sulla seconda parte; (Conf 7022/83, mass n 431656, sulla seconda parte; (Conf 1464/83, mass n 426292, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)