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Sez. L, Sentenza n. 3000 del 16/05/1984 (Rv. 435042 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DOVUTE A MALATTIA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEL DEL PERIODO DI COMPORTO - NECESSITÀ - MORBILITÀ ECCESSIVA - RILEVANZA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435042-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DOVUTE A MALATTIA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEL DEL PERIODO DI COMPORTO - NECESSITÀ - MORBILITÀ ECCESSIVA - RILEVANZA - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Il caso di malattia del lavoratore, con riguardo al quale l'art. 2110 comma secondo cod. civ. prevede che il recesso del datore di lavoro può essere esercitato solo dopo il protrarsi della impossibilità della prestazione per il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equità (così detto periodo di comporto), va inteso, anche alla stregua di precetti costituzionali in tema di diritto alla salute, in senso non limitato alla malattia a carattere unitario e continuativo, ma comprensivo dell'ipotesi di un succedersi di malattia a carattere intermittente e reiterato, ancorché frequenti e discontinue in relazione ad uno stato di salute malferma (così detta eccessiva morbilità) - ne consegue che, stante la prevalenza di detta disposizione speciale sulla disciplina generale della risoluzione del rapporto di lavoro, anche nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente, per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ma può esercitare il recesso solo dopo il periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva ovvero, in difetto, secondo equità - peraltro, quando il contratto collettivo preveda il comporto ma non regoli espressamente la sua durata nel caso di pluralità di episodi morbosi in un determinato arco di tempo, la questione diretta a stabilire, ai fini della legittimità o non del licenziamento, se il comporto stesso sia usufruibile un'unica volta, eventualmente per sommatoria delle assenze relative ai singoli episodi, ovvero decorra ex novo per ciascun episodio, va risolta in base alla prioritaria analisi ed interpretazione dei patti collettivi, secondo la reazione di malattia come sopra desumibile dal citato art. 2110 cod. civ. (Conf 8/84, mass n 432252; (Conf 895/83, mass n 425653; (Conf 3992/81, mass n 414646; (Conf 2072/80, mass n 405725).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)