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Sez. L, Sentenza n. 20 del 02/01/1986 (Rv. 443656 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - RILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443656-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - RILEVANZA - FATTISPECIE.*

Nel nostro ordinamento giuridico (come indirettamente può desumersi dalla disciplina della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità) ha Rilevanza il cosiddetto principio della presupposizione secondo cui, ove una determinata situazione di fatto o di diritto, passata, presente o futura, possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso - pur in Mancanza di un espresso riferimento nelle clausole contrattuali - sì da costituire una condizione non esternata, ma tale tuttavia da aver determinato la volontà dei dichiaranti, il venir meno della stessa assume rilievo per l'efficacia del negozio, sempre che si tratti di presupposto obiettivo, consistente cioè in una situazione di fatto - apprezzabile dal giudice del merito secondo una valutazione non censurabile in Sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione - il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dalla volontà dei contraenti. (nella specie il giudice del merito aveva escluso che una conciliazione giudiziale, che prevedeva l'Obbligo per il datore di lavoro di assumere il lavoratore e di adibirlo a determinate mansioni, fosse implicitamente subordinata ad una valutazione soggettiva dell'imprenditore in ordine all'idoneità del lavoratore a svolgere tali mansioni; la S.C. nel confermare tale pronuncia, ha affermato il principio di cui sopra). (V 1064/85, mass n 439200; (V 3940/84, mass n 435907; (V 3074/81, mass n 413639).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)