Sez. 1, Sentenza n. 242 del 12/01/1984 (Rv. 432505 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO ULTERIORE CONSISTENTE NELLA SVALUTAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA - ESPRESSA DOMANDA GIUDIZIALE - NECESSITÀ - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLO ISTANTE - SUSSISTENZA - MEZZI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO ULTERIORE CONSISTENTE NELLA SVALUTAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA - ESPRESSA DOMANDA GIUDIZIALE - NECESSITÀ - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLO ISTANTE - SUSSISTENZA - MEZZI.*
In materia di obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica di per sè alcuna automatica rivalutazione della somma dovuta, come avviene per il risarcimento del danno da fatto illecito, anche se può essere causa di danni maggiori, in aggiunta a quelli coperti con l'attribuzione degli interessi moratori. A tal fine, peraltro, il creditore che intenda ottenere, oltre gli interessi, il risarcimento dell'ulteriore danno, che abbia indicato nella misura della svalutazione della somma dovutagli, ha l'Onere di proporre espressa e tempestiva domanda, nonché di allegare e dimostrare attraverso qualsiasi mezzo di prova, incluso il notorio, il pregiudizio sofferto per la mancata disponibilità del danaro. (Conf 1630/83, mass n 426470; (Conf 1381/83, mass n 426198; (Conf 6040/82, mass n 423753; (Conf 2888/82, mass n 420778).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)