diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6049 del 13/11/1982 (Rv. 423753 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO CONSISTENTE NELLA SVALUTAZIONE - ONERI A CARICO DEL CREDITORE - DOMANDA PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423753-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO CONSISTENTE NELLA SVALUTAZIONE - ONERI A CARICO DEL CREDITORE - DOMANDA PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora non giustifica di per sè alcun risarcimento automatico sotto il profilo del danno emergente, tale da poter essere attuato mediante semplice rivalutazione della somma dovuta, come avviene nel danno da illecito, ma può essere causa di danni maggiori di quelli coperti con l'attribuzione dei soli interessi di mora (art. 1224, secondo comma), con la conseguenza che la risarcibilità dei medesimi postula non solo una specifica domanda, ma anche la loro dimostrazione sia pure attraverso qualsiasi mezzo di prova e che tale domanda, se omessa in primo grado, non è ammissibile per la prima volta in grado di appello, ostandovi il divieto dell'art. 345 cod. proc. civ., la cui violazione, ove non sia stata rilevata dal giudice di tale grado, ben può essere rilevata, anche d'ufficio, dalla Corte di Cassazione che, in tal caso, procede alla Cassazione senza rinvio in parte qua dell'impugnata sentenza di appello, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma cod. proc. civ.. (V 4087/82, mass n 422055; (V 1772/81, mass n 412456).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)