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Sez. 3, Sentenza n. 1196 del 16/05/1964 (Rv. 301711 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - RAPPORTI OBBLIGATORI AUTONOMI - LIMITI - RAPPORTO COMPLESSO - RAPPORTI ACCESSORI - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1964-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301711-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - RAPPORTI OBBLIGATORI AUTONOMI - LIMITI - RAPPORTO COMPLESSO - RAPPORTI ACCESSORI - EFFETTI.*

La compensazione in senso proprio e tecnico-giuridico presuppone l'autonomia dei rapporti ai quali i debiti delle parti si riferiscono con la conseguenza che quando si tratta di un unico rapporto ancorche complesso (come nel caso di rapporto inerente alle reciproche restituzioni ed alla integrazione delle rispettive posizioni patrimoniali, necessariamente conseguenti alla dichiarata nullita di contratti posti dalle parti in essere in violazione di un divieto imposto da norme imperative), ovvero di un rapporto accessorio di un altro, la controversia si traduce in un accertamento di dare e di avere, e cioe in un articolato conteggio diretto a determinare la risultante differenziale. (Cfr. 1331-61' 2608-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)