Sez. L, Sentenza n. 1145 del 14/02/1983 (Rv. 425925 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - CREDITI RELATIVI A UN UNICO RAPPORTO - ACCERTAMENTO DI DARE E AVERE - COMPENSAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ESIGIBILITÀ DEI CREDITI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIQUIDITÀ DEI CREDITI STESSI - SUFFICIENZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - CREDITI RELATIVI A UN UNICO RAPPORTO - ACCERTAMENTO DI DARE E AVERE - COMPENSAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ESIGIBILITÀ DEI CREDITI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIQUIDITÀ DEI CREDITI STESSI - SUFFICIENZA.*
L'Estinzione, per compensazione, di crediti opposti presuppone l'autonomia dei rapporti ai quali i debiti delle parti si riferiscono, sicché, quando si tratti invece di un unico rapporto (come, nella specie, quello di lavoro, cui è riconducibile anche il credito connesso all'attribuzione di benefici "combattentistici"), la controversia si traduce in un accertamento di dare e avere, e cioè in una sorta di conteggio più o meno complesso, a proposito del quale non può parlarsi di compensazione in senso tecnico, con l'ulteriore conseguenza che la possibilità di eseguire tale conteggio non richiede, a differenza della compensazione legale, anche l'esigibilità dei crediti, essendo sufficiente la mera liquidità degli stessi. (V 2943/80, mass n 406684; (V 1196/64, mass n 301711).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 2094, Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)