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Sez. L, Sentenza n. 17674 del 11/12/2002 (Rv. 559169 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Illegittimità del termine - Risoluzione del rapporto per mutuo consenso alla scadenza - Ammissibilità - Accertamento relativo del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2002-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559169-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Il contratto di lavoro a tempo determinato, caratterizzato da illegittimità del termine e quindi da considerarsi a tempo indeterminato sin dall'origine, può risolversi per mutuo consenso, anche per fatti concludenti; il giudizio sulla configurabilità di un accordo volto a porre fine al rapporto lavorativo è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione, se congruamente motivata, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)