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Sez. L, Sentenza n. 13370 del 11/09/2003 (Rv. 566777 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Mutuo consenso in presenza non di dichiarazioni ma di comportamenti significativi tenuti dalle parti - Rilevanza - Cessazione della funzionalità di fatto del rapporto determinata dalle parti in relazione alla scadenza del termine illegittimamente apposto - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566777-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

È configurabile la risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1372, comma primo, cod. civ., anche in presenza non di dichiarazioni ma di comportamenti significativi tenuti dalle parti. In particolare, è suscettibile di una qualificazione in tal senso il comportamento delle parti che, in relazione alla scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto, determinano la cessazione della funzionalità di fatto del rapporto per una durata e con modalità tali da evidenziare il loro completo disinteresse alla sua attuazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto risolto consensualmente un rapporto in una situazione in cui l'azione per il riconoscimento della nullità dell'apposizione del termine e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato era stata proposta a circa sette anni dalla conclusione di fatto del rapporto, e il lavoratore aveva in quel periodo svolto attività lavorativa presso altro datore di lavoro in una diversa sede e in condizioni di maggior aggravio rispetto al rapporto precedente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372 com. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)