Sez. 2, Sentenza n. 5205 del 28/07/1983 (Rv. 430076 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - RICHIESTA DI DANNI PER SVALUTAZIONE MONETARIA PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - RICHIESTA DI DANNI PER SVALUTAZIONE MONETARIA PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
La domanda di risarcimento di danni per svalutazione monetaria non è ammissibile se proposta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di domanda nuova per petitum e causa petendi, e ciò anche se la richiesta sia relativa a danni maturati dopo la sentenza di primo grado, in quanto l'eccezione contenuta nel primo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. al principio della inammissibilità di domande nuove in appello è limitata, per quanto concerne i frutti naturali e civili e i danni, a quelli maturati dopo la sentenza e la domanda relativa, pur nei limiti anzidetti, è ammissibile soltanto se in primo grado sia stata proposta una analoga domanda per i frutti e i danni maturati in precedenza. (Conf 329/82, mass n 418031; (Conf 1772/81, mass n 412457; (Conf 5070/79, mass n 401724).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)