Sez. 6, Sentenza n. 13911 del 06/02/2004 Ud. (dep. 22/03/2004) Rv. 229214 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE | Concessione "ex officio" in assenza di motivi di impugnazione rituali - Legittimità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE
È legittima la concessione in appello delle attenuanti generiche anche se l'imputato non abbia proposto censure sul punto nei motivi principali di impugnazione e le abbia formulato tardivamente nei motivi nuovi, in quanto l'inammissibilità di questi ultimi non preclude al giudice di secondo grado l'esercizio del potere di applicarle di ufficio, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., con l'unico limite del dovere di giustificare, sotto il profilo logico e giuridico, tale concessione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)