Sez. 3, Sentenza n. 1712 del 24/03/1979 (Rv. 398071 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - CONTENUTO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - CONTENUTO.*
Dal coordinamento dell'art 5 del RD n 1765 del 1935 (corrispondente all'art 11 del DPR 30 giugno 1965 n 1124) con l'art 1916 cod civ deriva che l'Inail, ove abbia liquidato all'infortunato o ai superstiti la rendita dovuta per legge, ha diritto di ripetere dal responsabile civile dell'infortunio la somma corrispondente al valore capitale attuale della rendita liquidata e non il solo rimborso di essa a mano a mano che esso effettua i pagamenti dei relativi ratei mensili. (V 2770/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 5 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)