Sez. L, Sentenza n. 4075 del 27/02/2004 (Rv. 570673 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Obbligo del datore di lavoro non solo di adottare idonee misure protettive ma anche di vigilare sull'uso di tali misure da parte dei dipendenti - Sussistenza - Conseguenze - Condotta colposa del lavoratore - Esclusione della responsabilità del datore di lavoro - Idoneità - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all'eventuale concorso di colpa del lavoratore. Infatti, la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. (Nella specie, un lavoratore, mentre si trovava tra due file di cassoni intento ad apporvi etichette, aveva subito un infortunio per opera dello spostamento dei cassoni da parte di un muletto manovrato da altro operaio che non poteva vederlo. La S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro, rilevando che non era stato indicato in quale altro modo doveva essere effettuata la prestazione e che era stato trascurato il disposto della legge n. 547 del 1955 nella parte in cui prevede le modalità d'uso delle macchine quando possano costituire un pericolo per i lavoratori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Legge 27/04/1955 num. 547 art. 8 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)