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Sez. L, Sentenza n. 831 del 05/02/1985 (Rv. 439013 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DIRITTO RELATIVO - INSORGENZA - MOMENTO IN CUI SI VERIFICA LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - CONSEGUENZE IN TEMA DI DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439013-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DIRITTO RELATIVO - INSORGENZA - MOMENTO IN CUI SI VERIFICA LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - CONSEGUENZE IN TEMA DI DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*

Il diritto al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione assicurativa, di cui al secondo comma dell'art. 2116 cod. civ. sorge nel momento in cui si verifica la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale; da tale momento, pertanto, e non da quello in cui sia maturata la prescrizione dei contributi dovuti, decorre la prescrizione del suddetto diritto, restando irrilevante, a questo effetto, l'emanazione di un provvedimento definitivo di rifiuto della prestazione assicurativa da parte dell'istituto previdenziale, a causa della constatata deficienza (o insufficienza) contributiva, trattandosi di un atto meramente dichiarativo, riferito ad una obbligazione che deriva unicamente dalla legge, in presenza di determinati presupposti. (Conf 145/83, mass n 424959; (Conf 6546/81, mass n 417387; (Conf 6568/79, mass n 403314).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)