Sez. 3, Sentenza n. 1397 del 21/03/1978 (Rv. 390769 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI IN CORSO - NOZIONE - CONTRATTI CESSATI OD ESAURITI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI IN CORSO - NOZIONE - CONTRATTI CESSATI OD ESAURITI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
L'espressione "contratti in corso", che figura nella legge 4 agosto 1973, n 495 - come pure in altre leggi precedenti o successive in materia di proroga delle locazioni di immobili urbani - non comprende quelle situazioni in cui, pur essendo cessato o esaurito il rapporto contrattuale per una delle cause previste dalla legge, permanga e si prolunghi l'occupazione di fatto e il godimento dell'immobile da parte del conduttore, in quanto l'effetto retroattivo della sentenza alla data della domanda vale ad evidenziare che quell'occupazione era sprovvista di titolo giuridico. (Conf 4648/76, mass n 383395; (Conf 2668/76, mass n 381447).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)