Sez. 3, Sentenza n. 3072 del 17/12/2002 Ud. (dep. 22/01/2003) Rv. 223943 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Impedimento del difensore - Nomina di un sostituto - Necessità - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Nel caso di impedimento a comparire del difensore non vi è alcun obbligo da parte di quest'ultimo di nominare un suo sostituto; ne deriva che qualora venga incaricato dal difensore un altro avvocato al solo scopo di depositare la certificazione medica e di chiedere il rinvio del procedimento, non sussiste alcuna valida sostituzione processuale ed il cosiddetto sostituto assume la posizione giuridica di difensore d'ufficio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 102, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)