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Sez. 6, Sentenza n. 32699 del 11/04/2014 Ud. (dep. 23/07/2014) Rv. 262074 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Impedimento dovuto a malattia - Obbligo di nominare un sostituto processuale - Insussistenza.
Stato
decisa il 2014-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262074-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

È illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza, presentata per l'impedimento del difensore di fiducia a parteciparvi a causa di malattia, se motivata in relazione alla mancata nomina da parte del difensore impedito di un sostituto processuale o dell'omessa documentazione circa l'impossibilità di procedere a detta nomina, giacché la legge processuale non impone al medesimo alcun obbligo in tal senso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)