Sez. 6, Sentenza n. 7997 del 17/06/2014 Ud. (dep. 23/02/2015) Rv. 262389 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Impedimento dovuto a malattia - Obbligo di nominare un sostituto processuale - Insussistenza - Ragioni.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE
È illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza, presentata per l'impedimento del difensore di fiducia a parteciparvi a causa di malattia, se motivata in relazione alla mancata nomina da parte del difensore impedito di un sostituto processuale o dell'omessa documentazione circa l'impossibilità di procedere a detta nomina, giacché tali oneri sono configurabili solo nell'ipotesi di impedimento del difensore per concomitanti impegni professionali, e comunque non nel caso di infermità contingente e non prevedibile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)