Sez. 3, Sentenza n. 32953 del 28/04/2010 Cc. (dep. 08/09/2010) Rv. 248217 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Demolizione delle opere abusive o riduzione in pristino - Omessa disposizione in sentenza - Correzione di errore - Competenza del giudice dell'esecuzione - Esclusione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
Non rientra tra le attribuzioni del giudice dell'esecuzione la correzione, in generale possibile, dell'omessa adozione, in sentenza (nella specie, di applicazione della pena), della sanzione amministrativa accessoria della demolizione delle opere abusive o della riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Legge 06/06/2001 num. 380 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)