Sez. 3, Sentenza n. 6266 del 29/11/1984 (Rv. 437896 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - OMISSIONE MERAMENTE FORMALE DEGLI ELEMENTI PREVISTI DALL'ART. 414 COD. PROC. CIV. - NULLITÀ DEL RICORSO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - OMISSIONE MERAMENTE FORMALE DEGLI ELEMENTI PREVISTI DALL'ART. 414 COD. PROC. CIV. - NULLITÀ DEL RICORSO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Nel nuovo rito del lavoro - esteso alle controversie locatizie per il rinvio operato dall'art. 46 della legge n. 392 del 1978 - la omissione meramente formale degli elementi richiesti dall'art. 414 cod. proc. civ. non determina la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per mancata Determinazione dell'oggetto della domanda od omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali essa si fonda, qualora sia possibile ricostruire la volontà della parte con riferimento ai fatti esposti ed alle considerazioni svolte, alle finalità avute di mira e desumibili dal tipo e dai limiti dell'Azione proposta, al comportamento processuale da essa concretamente assunto. (V 7443/83, mass n 432055; (V 3748/83, mass n 428658; (V 426/83, mass n 425227; (V 5964/81, mass n 416741).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)