Sez. 5, Sentenza n. 1134 del 26/01/2001 (Rv. 543488 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI | Presunzione di acquisto di beni ex art. 53, comma quarto, d.P.R. n. 633/72 - Superamento - Mezzi - Ricezione dei beni in base ad un rapporto di rappresentanza - Prova - Mezzi.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI
In tema di IVA, le presunzioni di cessione e d'acquisto, poste dall'art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972, sono presunzioni legali relative, annoverabili tra quelle cosiddette "miste", che consentono, cioè, la dimostrazione contraria da parte del contribuente, ma unicamente entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova ivi prefigurati e stabiliti ad evidenti fini antielusivi. In particolare, la presunzione di acquisto di beni, prevista dall'art. 53, comma quarto, nell'ammettere, tra l'altro, la prova contraria del contribuente di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza, limita la dimostrazione della sussistenza di tale rapporto alla sola prova documentale di determinati atti tassativamente elencati e cioè atto pubblico, scrittura privata registrata, lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio I.V.A. competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)