Sez. 5, Sentenza n. 1949 del 30/01/2007 (Rv. 596624 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - PRESENTAZIONE | Tempestiva ma ad ufficio incompetente - Pervenuta all'ufficio competente con ritardo di oltre trenta giorni - Dichiarazione omessa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino - Applicazione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - PRESENTAZIONE
In tema di IVA, ai sensi degli artt. 40 e 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, letti alla luce del principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino, reso esplicito in materia tributaria dall'art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non può ritenersi omessa dal contribuente, perché pervenuta all'ufficio competente con ritardo di oltre trenta giorni, la dichiarazione tempestivamente presentata ad ufficio territorialmente incompetente - e da questo ricevuta senza obiezioni, benché si trattasse di incompetenza riscontrabile già sulla base dei dati contenuti nella stessa dichiarazione -, e, solo successivamente - oltre il termine per l'utile presentazione della dichiarazione - trasmessa all'ufficio competente in ossequio al dovere di rimessione, ossequio (in un caso siffatto) tardivo e successivo al radicamento nel contribuente del ragionevole affidamento circa la tempestività del proprio operato e l'assoluzione da ogni decadenza.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 37 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 40 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)