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Sez. L, Sentenza n. 583 del 22/01/1987 (Rv. 450306 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - RAGIONI INERENTI ALLA ATTIVITÀ PRODUTTIVA, ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED AL REGOLARE FUNZIONAMENTO DI ESSA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1987-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450306-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - RAGIONI INERENTI ALLA ATTIVITÀ PRODUTTIVA, ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED AL REGOLARE FUNZIONAMENTO DI ESSA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO.*

In materia di licenziamento per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, mentre non sono sindacabili, sotto il profilo della congruità ed opportunità, le scelte di natura economica ed organizzativa dell'imprenditore, deve essere provata dal datore di lavoro non solo l'effettiva sussistenza delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, ma anche l'impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato nell'impresa, in mansioni anche diverse, purché equivalenti a quelle in precedenza svolte. (V 2849/85, mass n 440606; (V 1038/85, mass n 439185; (Conf 6406/83, mass n 431142; (Conf 1894/82, mass n 419738; (Conf 1026/80, mass n 404483).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)