Sez. 1, Sentenza n. 4180 del 23/03/2001 (Rv. 545067 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Fusione di società - Per incorporazione - Iscrizione dell'atto di fusione - Azione proposta contro la società incorporata - Notificazione - Destinatario - Società incorporante - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE
In tema di fusione di società per incorporazione, dalla data dell'atto di fusione la società incorporante assume i diritti e gli obblighi della società estinta (art. 2504 bis cod. civ.), sia pure con l'effetto postdatato previsto dagli artt. 2504 bis e 2504 cod. civ.. Una volta che la fusione abbia effetto, la notificazione della citazione introduttiva del giudizio promosso contro la società incorporata va effettuata alla società incorporante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)