Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 11/03/1996 Cc. (dep. 13/04/1996) Rv. 204388 - 01
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - In genere | Tribunale di sorveglianza - Partecipazione ad esso del magistrato che già abbia deciso l'aggravamento della misura di sicurezza - Incompatibilità - Nullità del procedimento - Esclusione.
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - In genere
L'incompatibilità (nella specie, del magistrato di sorveglianza che aveva deciso l'aggravamento della misura di sicurezza a far parte del Tribunale di sorveglianza), non configurando un difetto di capacità generica del magistrato, non determina alcuna nullità del procedimento, ma attribuisce solo alla parte interessata la facoltà di ricusazione che, se non tempestivamente esercitata, preclude ogni ulteriore doglianza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)