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Sez. 2, Sentenza n. 3270 del 28/05/1984 (Rv. 435306 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - IN GENERE - SPAZIO TRA EDIFICI VICINI COSTITUITO DA UN CORTILE - COMPUTO NELLA DISTANZA PREVISTA DALLA LEGGE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435306-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - IN GENERE - SPAZIO TRA EDIFICI VICINI COSTITUITO DA UN CORTILE - COMPUTO NELLA DISTANZA PREVISTA DALLA LEGGE - NECESSITÀ.*

Ai fini dell'Obbligo delle distanze legali tra costruzioni, non rileva la funzione riservata dai proprietari agli spazi esistenti tra edifici vicini, ma solo la loro oggettiva idoneità a costituire intercapedini vietate dalla legge. Pertanto, la distanza tra costruzioni imposta dalla legge deve essere osservata anche nell'ipotesi in cui lo spazio tra edifici vicini abbia funzione di cortile, costituendo questo, se largo meno della distanza minima prescritta, un'intercapedine vietata. (V 3523/78, mass n 393015; (V 5401/77, mass n 389064; (V 1518/75, mass n 375116).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)