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Sez. L, Sentenza n. 928 del 15/02/1986 (Rv. 444448 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - FUNZIONE - DIRITTO A TALE RENDITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1986-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444448-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - FUNZIONE - DIRITTO A TALE RENDITA - PRESUPPOSTI.*

Funzione della rendita di passaggio, disciplinata dall'art. 150 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è quella di tutelare la salute del lavoratore, apprestandogli un incentivo all'abbandono della attività morbigena, anche a costo di temporanea disoccupazione, con la conseguenza che il diritto a siffatta prestazione presuppone la stretta connessione fra tale abbandono e la malattia professionale, nell'accertamento della quale il giudice del merito può conferire preminente rilievo alle modalità concrete con il quale è avvenuto l'"abbandono" dell'attività da parte del lavoratore. (Conf 436/84, mass n 432658).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)