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Sez. 3, Sentenza n. 1091 del 03/02/1998 (Rv. 512180 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Ordinanza di assegnazione - Impugnabilità per Cassazione - Inammissibilità - Rimedi invece esperibili.
Stato
decisa il 1998-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512180-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

L'impugnazione dell'ordinanza di assegnazione dei crediti, atto conclusivo dell'espropriazione presso terzi, può essere proposta attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono ai singoli atti di questo processo, oppure attraverso l'appello, quando il provvedimento del giudice dell'esecuzione incide sulle posizioni sostanziali del creditore e del debitore. Avverso tale provvedimento è pertanto inammissibile il ricorso per Cassazione proposto a norma dell'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)