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Sez. 2, Sentenza n. 3512 del 28/05/1980 (Rv. 407348 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA - IN GENERE - VIOLAZIONE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL DATORE DI LAVORO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI - COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1980-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407348-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA - IN GENERE - VIOLAZIONE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL DATORE DI LAVORO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI - COMPETENZA.*

La domanda del datore di lavoro volta ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa della violazione, da parte del dipendente e nel corso del rapporto di lavoro, dell'Obbligo di fedelta sancito dall'art 2105 cod civ, appartiene, in ragione della sua causa petendi, alla Competenza inderogabile ratione materiae del pretore in funzione di giudice del lavoro, e, pertanto, ove sia proposta in via riconvenzionale, il giudice del lavoro adito non puo declinarne la Competenza, neppure sul rilievo di una maggiore complessita del suo accertamento rispetto alla domanda principale (del dipendente), giacche la speditezza del processo del lavoro attiene ai particolari strumenti ed alle speciali attivita processuali intesi alla piu pronta risoluzione della lite, indipendentemente dalla sua maggiore o minore complessita. (Conf 4533/78, mass n 394206; (Conf 4257/78, mass n 393907).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)