Sez. 6, Sentenza n. 40614 del 21/11/2006 Cc. (dep. 12/12/2006) Rv. 235514 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Procedura passiva di consegna - Omissione nelle informazioni di cui all'art. 6 L. n. 69 del 2005 - Conseguenze - Valutazione discrezionale dell'Autorità richiesta della consegna - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE
In tema di mandato d'arresto europeo, spetta all'autorità giudiziaria richiesta della consegna la valutazione se, in presenza di omissioni nelle informazioni prescritte dall'art. 6 L. n. 69 del 2005, la lacuna sia ostativa alla consegna, tenendo conto della concreta fattispecie penale dedotta e di ogni altra informazione trasmessa, ed in particolare, per il caso in cui non sia indicata la pena minima, se ricorra la condizione impeditiva della necessità che il fatto sia punito dalla legge dello Stato di emissione con una pena detentiva non inferiore a dodici mesi. (La Corte ha precisato che, in tale ultima ipotesi, l'autorità giudiziaria non è tenuta "ipso facto" a rifiutare la consegna, avendo il potere-dovere di richiedere l'invio delle informazioni ritenute necessarie).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 7 com. 3, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)