Sez. 6, Sentenza n. 16942 del 21/04/2008 Cc. (dep. 23/04/2008) Rv. 239428 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Richiesta di informazioni integrative - Provvedimento restrittivo - Mancata trasmissione - Conseguenze.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di consegna per l'estero, nel caso in cui l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dia corso alla richiesta di cui all'art. 6, comma quinto L. 22 aprile 2005, n. 69, per l'acquisizione del provvedimento restrittivo in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, la corte di appello non è obbligata a rifiutare la consegna, se il controllo sulla motivazione (art. 17, comma quarto) e sui gravi indizi di colpevolezza (art. 18, lett. t) possa essere comunque effettuato sul mandato di arresto europeo.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6 com. 3, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6 com. 5, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)