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Sez. 6, Sentenza n. 6246 del 11/01/2024 Ud. (dep. 12/02/2024) Rv. 286082-01

IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE | Impugnazione del pubblico ministero - Omessa notifica alle parti private - Nullità o inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Conseguenze - Indicazione.
Stato
decisa il 2024-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286082-01

IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE

L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, nè la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)